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PDL 362 - Disciplina dell'attività di Relazione Istituzionale Stampa E-mail
Martedì 14 Ottobre 2008 09:48

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 

OTTAVA LEGISLATURA

 

 

PROGETTO DI LEGGE N. 362

 
 

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri BONFANTE, BOTTACIN D., AZZI, TIOZZO, RIZZATO

 

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI RELAZIONE ISTITUZIONALE

 

Relazione:


Come è noto l’attività di lobbying non è disciplinata dall’ordinamento italiano, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti dove è vigente un’apposita legislazione.

In ambito comunitario, con l’adozione del Libro Verde, particolare importanza hanno rivestito le attività dei rappresentanti dei gruppi di interesse (lobby appunto), con la conseguente creazione da parte della Commissione Europea di un sistema di registrazione su base volontaria, l’adozione di un codice di condotta comune per tutti i lobbisti, la previsione di un sistema di controllo e sanzioni.

Per quanto riguarda, invece, le Regioni italiane risulta che solo la Toscana ed il Molise abbiano prodotto norme sull’argomento, rispettivamente negli anni 2002 e 2004.

Il vigente Statuto della Regione Veneto ed il Regolamento del Consiglio prevedono diverse forme di partecipazione, consultazione, informazione, di cittadini, associazioni, enti, alle diverse fasi legislative ed amministrative, di costruzione delle leggi e della loro attuazione.

In via meramente esemplificativa si citano gli articoli 22, 35, 36 e 53 dello Statuto e l’articolo 21 del regolamento del Consiglio.

Il processo decisionale, sia legislativo che amministrativo, in una democrazia rappresentativa non può essere monopolizzato dai partiti, tanto più in un sistema che si avvicina a quello bipolare: ciò costituirebbe un’evidente miopia sulla struttura del sistema di relazioni diffuse che caratterizza la società contemporanea.

I gruppi di interesse, quindi, possono fornire un importante apporto conoscitivo e valutativo nel procedimento di produzione normativa ed in quello attuativo, vista anche la necessità di regole sempre più tecniche e specialistiche.

Interesse particolare e politica dovrebbero scoprire nelle attività di lobbying il punto di connessione, dove il soggetto politico viene informato sulle dinamiche, sulla complessità e sui problemi a cui certe tematiche ed azioni istituzionali sono sensibili.

Occorre offrire la possibilità a tutti i gruppi sociali di rappresentare i propri interessi su di un piano di parità con chi, essendo dotato di strutture adeguate, ottiene di fatto un canale privilegiato di confronto e quindi può concretamente esercitare le opportune pressioni a tutela dei propri interessi. Un’assenza totale di disciplina e l’attuale stato delle cose finisce inevitabilmente per favorire le lobbies più forti.

La disciplina delle attività di relazione afferma un principio di liceità ed esige soltanto che essa si svolga in piena trasparenza, all’interno di un sistema che preveda una serie di controlli.

L’articolo 1 detta i principi generali della legge ed istituisce i registri delle attività di relazione con i componenti del Consiglio Regionale e con i titolari di pubbliche funzioni, con particolare riferimento al Presidente della Regione, agli Assessori ed ai Dirigenti.

L’articolo 2 definisce l’attività di relazione e determina le esclusioni dalla disciplina.

L’articolo 3 stabilisce l’obbligo di iscrizione nei registri per tutti coloro che svolgono attività di lobbying, dettando anche i divieti e le incompatibilità.

L’articolo 4 stabilisce il contenuto dei registri, mentre l’articolo 5 introduce l’obbligo di depositare da parte dei lobbisti una relazione annuale sull’attività svolta.

L’articolo 6 disciplina le sanzioni per le violazioni alle disposizioni di legge.

 

 


DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI RELAZIONE ISTITUZIONALE

 

 

Art. 1 – Registri delle attività di relazione.

1.      Le attività di relazione svolte nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni si informano ai princìpi di partecipazione informata, trasparenza e pubblicità.

2.      Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Consiglio Regionale i registri delle attività di relazione nei confronti dei componenti dell’Assemblea legislativa. È istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale il registro delle attività di relazione nei confronti dei titolari di pubbliche funzioni.

3.      I registri di cui al comma 2 sono pubblici e sono pubblicati sui siti internet delle rispettive amministrazioni.

 

Art. 2 – Definizione dell’attività di relazione.

1.      Per attività di relazione si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei seguenti soggetti istituzionali:

a)      Consiglieri regionali;

b)      Presidente della Regione, Assessori regionali;

c)      dirigenti di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2.      Non sono attività di relazione:

a)      le attività svolte per fini di interesse pubblico, di carattere generale, sociale o umanitario;

b)      le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c)      le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo stampa, radio e televisione;

d)      le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti della Giunta e alle Commissioni consiliari regionali.

 

Art. 3 – Obbligo di iscrizione nei registri.

1.      Chiunque svolga una attività di relazione è tenuto ad iscriversi nei registri di cui all’articolo 1.

2.      L’iscrizione deve essere effettuata una sola volta, con le modalità di cui all’articolo 4, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività di relazione nei confronti di uno o più soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.

3.      Non possono iscriversi nei registri:

-         i componenti del Consiglio Regionale, nonché i dirigenti di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, durante il loro mandato o incarico e nei due anni successivi alla cessazione del mandato elettivo o dell’incarico ricoperto.

4.      Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nei registri:

a)      i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio nell’esercito delle loro funzioni;

b)      i dirigenti dei partiti e dei movimenti politici;

c)      i dirigenti dei sindacati e delle associazioni di categoria a vocazione generale;

d)      i giornalisti nell’esercizio della loro attività professionale di informazione rivolta al pubblico;

e)      gli ambasciatori e i diplomatici stranieri in relazione alle attività svolte per conto e nell’interesse di Stati esteri;

f)        i rappresentati di enti ecclesiastici e di confessioni religiose in relazione alle attività svolte per conto e nell’interesse di tali enti o confessioni;

g)      coloro i quali hanno svolto o svolgono attività di relazione occasionalmente e comunque non più di una attività di relazione nel corso nel corso di un anno.

5) In sede di prima attuazione della presente legge, i soggetti interessati sono tenuti all’iscrizione nei registri entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

 

Art. 4 – Contenuto dei registri.

1.      Nei registri devono essere annotati:

a)      gli estremi identificativi, la sede di affari principale della persona fisica, associazione, ente o società e dei rispettivi rappresentanti, amministratori e dipendenti che svolgono attività di relazione;

b)      gli estremi identificativi, la sede di affari principale di ogni persona fisica, associazione, ente o società e dei rispettivi rappresentanti, nel cui interesse è svolta l’attività di relazione;

c)      la descrizione dell’attività di relazione svolta o che si intende svolgere per conto proprio o nell’interesse di terzi e delle finalità che intendono perseguire.

 

Art. 5 - Relazione dei soggetti iscritti nei registri.

1.      Entro il 30 giugno di ogni anno, gli iscritti nei registri sono obbligati a presentare agli uffici cui spetta la tenuta dei registri medesimi una relazione dell’attività svolta nell’anno precedente, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute.

2.      Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l’attività è stata svolta.

 

Art. 6 – Verifica delle relazioni.

1.      Gli uffici cui spetta la tenuta dei registri possono disporre verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati dai soggetti esercenti le attività di relazione e ai sensi degli articoli 4 e 5 e iscritti nei registri, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati al riguardo. Alle richieste degli uffici non possono essere opposti motivi di riservatezza o il segreto professionale.

 

Art. 7 – Sanzioni.

1.       In caso di omessa iscrizione nei registri si applica la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 100.000 euro.

La sanzione di cui al comma 1 è comminata dal Presidente del Consiglio Regionale, al quale gli Uffici di Presidenza, per quanto di loro competenza, trasmettono gli atti, qualora i soggetti interessati non ottemperino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione con la quale lo stesso Presidente contesta agli interessati l’omessa ottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge.